Coronavirus: ordinanza firmata da Musumeci
Palermo – Obbligo di quarantena per chi negli ultimi 14 giorni è stato nelle “zone rosse”. Lo prevedono due ordinanze firmate, oggi, dal presidente della Regione Nello Musumeci, per contenere il diffondersi del Coronavirus nell’Isola. Provvedimenti indispensabili visto il rientro di un elevato numero di persone e, quindi, l’ingresso incontrollato in Sicilia di soggetti a rischio di trasmissione del virus.
I territori di provenienza coinvolti sono quelli inseriti nel decreto odierno del presidente del Consiglio dei ministri: tutta la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, oltre alle zone a rischio epidemiologico, così come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Tutti coloro che siano anche semplicemente transitati in tali aree devono comunicarlo al proprio Comune, al dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico. E hanno l’obbligo, altresì, di: osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo; divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.
Il dipartimento regionale della Protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà le conseguenze previste dall’articolo 650 del Codice penale, compreso l’arresto fino a tre mesi.
Per poter consentire i controlli, i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale dovranno comunicare alle forze dell’Ordine, alla task-force della presidenza della Regione, ai Comuni e alle Asp competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della Sicilia.
Prevista anche la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
Testo dell’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Il Presidente della Regione Siciliana
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l’art.31 comma 2;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e in particolare l’art.2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita “in attuazione dell’art.3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e in particolare l’art.5 comma 4;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto il decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore interventi ai sensi dell’OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell’art.1 comma 1 della citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana per la gestione dell’emergenza indicata in premessa;
Visto che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di studio nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria;
Considerato che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate potrebbe comportare l’ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.
ORDINA
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.
Il Presidente Musumeci