“Decreto Natale”: ecco le regole di Conte
Roma – Nuovo “Decreto Natale”. Ecco le regole per i giorni festivi e prefestivi: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne quelli inclusi in questo elenco); bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Regole per i giorni «rossi»
Per la zona rossa si impone di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà comunque consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.
– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.
Conte ha chiarito anche che è possibile «ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni». Il Premier ha ribadito che: «Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione».
Il decreto cita: «Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone rosse», ndr) […] lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Regole per i giorni «arancioni»
Ecco le regole per i giorni «arancioni»: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto): i negozi sono aperti fino alle 21; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio comune, ma con una importante eccezione già accennata sopra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
Il testo del decreto recita: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
Le regole che non cambiano
Il nuovo decreto legge su cui il governo ha trovato un’intesa dopo giorni di riunioni, polemiche e litigi lascia in vigore tutte le norme previste dal precedente decreto legge numero 158 all’articolo 1, comma 2: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.